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Quanto umano serve? L'opera creata con l'IA dopo la legge 132/2025

Chi ha provato a ottenere da un sistema di intelligenza artificiale un’immagine precisa, quella che aveva in mente e non una qualsiasi, sa che una frase raramente basta. Si riscrive la descrizione, si corregge la luce, si cambia lo stile, si scartano decine di risultati prima di trovarne uno che assomigli all’idea di partenza. Poi, spesso, lo si ritocca a mano. Da tempo mi chiedo se il diritto d’autore veda questo lavoro o se si fermi alla superficie del risultato.

La legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana organica sull’intelligenza artificiale, ha provato a rispondere intervenendo sull’art. 1 della legge sul diritto d’autore, la n. 633 del 1941. Oggi la norma parla di opere dell’ingegno umano e chiarisce che sono protette anche quando create con l’ausilio di strumenti di IA, purché siano il risultato del «lavoro intellettuale dell’autore». La formula rassicura, ma lascia aperta la domanda più concreta: quanto lavoro intellettuale serve, e di che tipo.

La mia impressione è che per rispondere non serva un diritto nuovo. La modifica del 2025 conferma più che innovare, perché riprende un orientamento nato quando l’IA generativa non c’era ancora, a proposito di macchine fotografiche e software di grafica. Ed è proprio questo a renderla interessante: mostra che alcuni principi generali reggono il passaggio da una tecnologia all’altra senza bisogno di essere riscritti.

Il punto di partenza è una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2011, Painer (causa C-145/10), che riguardava alcune fotografie di ritratto. La Corte ha ribadito che un’opera è protetta quando costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore, cioè quando ne riflette la personalità attraverso scelte libere e creative. Ha anche indicato dove cercarle: nella preparazione, con lo sfondo, la posa e l’illuminazione; nello scatto, con l’inquadratura, l’angolazione e l’atmosfera; nello sviluppo, con le tecniche di elaborazione e, se serve, i programmi informatici. È lì che il fotografo lascia il suo tocco personale.

Il dettaglio che conta, a rileggerla oggi, è un altro. Nessuno ha mai dubitato che la macchina fotografica faccia la maggior parte del lavoro materiale: registra la luce e fissa l’immagine con una precisione che nessuna mano potrebbe raggiungere. Il diritto non chiede all’autore di realizzare la forma con le proprie mani. Gli chiede che quella forma sia il riflesso delle sue scelte, e per questo lo strumento, in sé, è neutro.

La Cassazione ha seguito la stessa strada con l’ordinanza n. 1107 del 2023. Il caso riguardava un’immagine digitale raffigurante un fiore, usata come scenografia al Festival di Sanremo del 2016, quindi un’opera realizzata con un software ben prima dell’arrivo dei modelli generativi. Alla tesi secondo cui l’uso del programma avrebbe escluso la creatività, la Corte ha risposto che lo strumento digitale non la esclude di per sé. Ha però aggiunto che occorre una verifica più attenta di quanto il suo intervento abbia assorbito l’elaborazione creativa dell’artista.

Se trasferisco questi principi sull’IA generativa, il paragone con il fotografo mi sembra difficile da respingere. Chi usa un sistema di IA sceglie lo strumento più adatto e descrive la scena. Decide l’inquadratura, la luce, lo stile, interviene sui parametri e ripete la generazione finché il risultato non corrisponde a ciò che cercava. Poi seleziona e, spesso, modifica. Sono le stesse fasi descritte in Painer, con nomi diversi: la preparazione diventa il prompt, lo scatto diventa l’iterazione, lo sviluppo diventa la selezione e la rielaborazione.

L’obiezione più seria la conosco: descrivere una forma non equivale a realizzarla. Il diritto d’autore protegge l’espressione e non l’idea, e lo stesso prompt può produrre immagini molto diverse fra loro. Credo però che il controllo sulla forma non passi solo dalla descrizione iniziale. Passa dalla sequenza di correzioni, dagli scarti, dalla scelta finale e dagli interventi successivi, così come il fotografo non governa ogni singolo pixel ma il percorso che porta a quello scatto. Per questo preferisco dire che chi usa l’IA può esercitare un controllo paragonabile a quello del fotografo, e non che lo eserciti sempre.

Quella cautela non è una concessione all’obiezione, ma una parte della tesi. Chi chiede al sistema un tramonto sul mare e si tiene il primo risultato non ha compiuto alcuna scelta che rifletta la sua personalità: la forma l’ha decisa il modello. Il criterio di Painer, applicato con coerenza, qui nega la tutela. Il principio è sempre lo stesso; cambia l’esito, a seconda di quanto l’autore è davvero entrato nel processo.

Una conferma arriva da un ordinamento molto lontano dal nostro. A fine 2023 il Beijing Internet Court, nel caso Li v. Liu, ha riconosciuto la tutela a un’immagine generata con Stable Diffusion. Ha dato peso alla scelta e all’ordine dei prompt, all’impostazione dei parametri, ai tentativi ripetuti e alla selezione del risultato, e ha accostato il sistema di IA a uno strumento come la macchina fotografica. Una corte cinese non è un precedente per un giudice italiano. Vedere un tribunale arrivare per un’altra strada allo stesso criterio, però, rafforza l’idea che non si tratti di una costruzione occasionale.

Se il controllo varia da caso a caso, qualcuno deve dimostrarlo. L’art. 8 della legge sul diritto d’autore presume autore chi è indicato come tale, ma la presunzione riguarda la paternità, non l’originalità. Quando l’originalità di un’opera creata con l’IA viene contestata, torna la regola generale dell’art. 2697 del codice civile: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui si fonda. In questo caso il fatto da provare è un apporto personale e creativo che va oltre il semplice prompt.

Non si tratta di una formalità mascherata. L’art. 5, comma 2, della Convenzione di Berna vieta di subordinare il godimento e l’esercizio del diritto d’autore a qualsiasi formalità, e qui il diritto continua a nascere con la creazione. La documentazione non lo costituisce, serve solo a difenderlo. Tenere traccia dei passaggi svolti diventa allora la conseguenza naturale del principio, anche perché gli strumenti per dare a quella traccia un valore probatorio e una data certa il nostro ordinamento li conosce da tempo. C’è un limite, però, che va tenuto presente: documentare un processo non lo rende creativo, e un archivio di cento generazioni casuali prova soltanto il caso.

Torno allora alla domanda del titolo. Le norme non indicano uno standard minimo di interazione con il sistema di IA: nessun numero di prompt, nessuna soglia di iterazioni, nessuna percentuale di intervento manuale. Non lo considero un vuoto della legge, perché il criterio è qualitativo. L’uso dello strumento non esclude l’originalità, il prompt generico non basta, e conta un apporto personale e creativo che si legge nelle scelte, nelle iterazioni, nella selezione e nelle modifiche. Spetta a chi rivendica la tutela dimostrare di averlo dato.

Forse l’IA generativa non ha cambiato la domanda su chi sia l’autore. L’ha resa visibile. Con la fotografia davamo per scontato che dietro lo scatto ci fosse qualcuno che aveva scelto; con l’IA quella presunzione si è incrinata, e il processo va mostrato. Resta da capire se i giudici sapranno leggere una cronologia di prompt e di scarti con la stessa naturalezza con cui da anni leggono un provino fotografico.